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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1665

Modifica dei decreti del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427 e 22 giugno 1960, n. 1947, istitutivi degli Istituti professionali alberghieri di Palermo e di Senigallia.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-7-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta   la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduto  l'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20
agosto  1959,  n. 1427, con il quale e' stato istituito in Palermo un
Istituto professionale di Stato alberghiero e per il turismo;
  Veduto  l'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22
giugno  1960,  n. 1947, con il quale e' stato istituito in Senigallia
(Ancona)  un  Istituto  professionale  di  Stato alberghiero e per il
turismo;
  Considerato  che  tale  tipo  di  Istituto non trova corrispondenza
nell'ordinamento attuale dell'istruzione professionale che prevede il
funzionamento   di   Istituti   professionali  soltanto  nel  settore
alberghiero;
  Riconosciuta pertanto l'opportunita' di modificare la denominazione
dei  sopracitati  Istituti professionali alberghieri e per il turismo
di  Palermo  e  Senigallia  Sulla proposta del Ministro Segretario di
Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno
e per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  A   decorrere   dalla  data  del  presente  decreto,  gli  Istituti
professionali   alberghieri   e  per  il  turismo  di  Palermo  e  di
Senigallia,  di  cui  ai  decreti  del Presidente della Repubblica 20
agosto  1959, n. 1427 e 22 giugno 1960, n. 1947, assumono ciascuno la
denominazione di Istituto professionale alberghiero.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 settembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                              GUI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 giugno 1965
  Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 3. - VILLA