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LEGGE 26 maggio 1965, n. 589

Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 24-6-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Unione  italiana  ciechi ha facolta' di imporre ai minorati della
vista  residenti,  nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano
di  una  delle  pensioni  o  dell'assegno  a  vita erogati dall'Opera
nazionale  ciechi  civili,  il  pagamento, dal 1° del mese successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo
finanziario  continuativo di lire 100 mensili, da destinare ai propri
uffici d'assistenza.