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LEGGE 7 maggio 1965, n. 459

Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1988)
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Testo in vigore dal: 14-4-1988
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio
all'entrata  in vigore della presente legge, entrati in carriera fino
al  31  dicembre 1952, qualora al compimento del 650 anno di eta' non
abbiano  raggiunto  i  40  anni  di servizio utile agli effetti della
pensione,  sono  trattenuti  in  servizio  per il tempo necessario al
raggiungimento  dei  40  anni di servizio utile a pensione e comunque
non oltre il 700 anno di eta'. (1) ((2))

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 maggio 1965

                               SARAGAT

                                            MORO - MARIOTTI - COLOMBO

                                            Visto,  il Guardasigilli:
REALE
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 aprile 1968, n. 517, ha disposto (con l'articolo unico) che "
Il  requisito  dell'ingresso  in  carriera  fino al 31 dicembre 1952,
stabilito  dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, quale condizione per il
trattenimento  in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento
dei  40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70°
anno  di  eta',  degli  ufficiali  sanitari  e  dei sanitari condotti
comunque  in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore della legge
predetta,  deve  intendersi  riferito  all'ingresso  in carriera, per
pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato
che degli enti locali."
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AGGIORNAMENTO (2)
La  Corte  Costituzionale  24 marzo-7 aprile 1988, n. 398 (in G.U. 1a
s.s.  13/4/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
del  presente  articolo  "  nella  parte  in  cui non prevede anche i
sanitari   comunali  elencati  nell'articolo  unico  della  legge  26
dicembre 1962 n. 1751."