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LEGGE 23 aprile 1965, n. 458

Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili.

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Testo in vigore dal: 6-6-1965
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'Unione   generale   invalidi  civili,  con  sede  in  Roma,  e'
attribuita   personalita'   giuridica   pubblica.  L'Ente  assume  la
denominazione   di   "Associazione  nazionale  mutilati  ed  invalidi
civili".
  L'Associazione   e'   sottoposta   al   controllo   del   Ministero
dell'interno  e  del  Ministero  della  sanita',  per  le  rispettive
competenze.
  Lo   statuto,  deliberato  dall'assemblea  generale  dei  soci,  e'
approvato  con  decreto  del  Ministro  per l'interno di concerto con
quello per la sanita'.