stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 373

Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1975)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-5-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli stipendi, le paglie e le retribuzioni di cui alla tabella unica
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n.  19,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti
con  quelli  indicati, per ogni qualifica, grado, categoria o classe,
nelle tabelle da A a G allegate al presente decreto. Per le funzioni,
qualifiche,  gradi,  categorie  o  classi  non richiamati nelle nuove
tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la
posizione   nella   quale   competeva  al  31  dicembre  1964  eguale
trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.