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LEGGE 29 marzo 1965, n. 203

Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1967)
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Testo in vigore dal: 4-4-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57,
e' sostituito dal seguente:
  "L'iscrizione  nell'Albo e' obbligatoria per chiunque esegua lavori
di  importo  superiore  a lire 15 milioni, di competenza dello Stato,
degli  enti  pubblici  e  di  chi fruisca, per i lavori stessi, di un
concorso,  contributo  o  sussidio  dello  Stato.  E' facoltativa per
lavori il cui importo non superi detto limite".