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LEGGE 5 marzo 1965, n. 163

Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano delle costruzioni autostradali da affidare in concessione.

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Testo in vigore dal: 8-4-1965
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
e' sostituito dal seguente: 
  "L'ammontare del contributo dello Stato,  fissato  provvisoriamente
ai sensi dell'articolo 19, sara' definitivamente stabilito, accertato
il  costo  effettivo  delle  opere  per  le  autostrade   o   tronchi
funzionanti, entrati in esercizio, alle date del  31  dicembre  1961,
1965,  1966,  1967,  1968,  1969,  1970  o  successivamente  per   le
autostrade che alla detta scadenza, non  fossero  ancora  entrate  in
servizio". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello, Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 5 marzo 1965 
 
                               SARAGAT 
 
                     MORO - MANCINI - PIERACCINI 
                           - COLOMBO - BO 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE