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LEGGE 1 marzo 1965, n. 118

Operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza in applicazione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, e del decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964.

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Testo in vigore dal: 28-3-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sono valide a tutti gli effetti le operazioni doganali compiute dai
militari  della  Guardia di finanza, nel periodo dal 12 novembre 1964
fino  a  tutto  il giorno 15 novembre successivo, in applicazione del
decreto-legge  11  novembre 1964, n. 1120, non convertito in legge, e
del  decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 12 novembre
1964, n. 279.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 marzo 19685

                               SARAGAT

                                                    MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE