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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964, n. 1618

Norme per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127, concernente l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1999)
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Testo in vigore dal: 14-3-1965
al: 27-8-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 127;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto  con  i  Ministri  per  la  grazia  e  la giustizia e per la
sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  domande  intese ad ottenere le autorizzazioni di cui all'art. 1
della legge 3 febbraio 1963, n. 127, anche se riguardanti stazioni di
fecondazione  dotate  di stalloni di puro sangue inglese e da trotto,
devono  essere  inviate  all'Istituto di incremento ippico competente
per  territorio non oltre il 15 agosto dell'anno precedente quello di
inizio dell'esercizio della fecondazione.
  La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
    a) nome, cognome, domicilio del richiedente;
    b) localita' dove funzionera' la stazione di fecondazione;
    c)  numero  e  razza  o  produzione  tipica  dei cavalli ed asini
stalloni che si intendono destinare alla riproduzione;
    d)  estremi  dell'avvenuto  versamento  della  quota  di  cui  al
successivo art. 13.
  Alla  domanda  deve  unirsi il certificato comprovante il titolo di
studio  conseguito  dal  richiedente,  comunque  non  inferiore  alla
licenza elementare, il certificato di buona condotta ed una relazione
sull'attrezzatura della istituenda stazione.