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LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1338

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1965.

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Testo in vigore dal: 1-1-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  sia  approvato  per legge e non oltre il 28 febbraio 1965, il
bilancio  delle  Amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario
1965,  secondo  gli  stati  di  previsione  e  con  le disposizioni e
modalita'  previste  nel  relativo  disegno  di legge presentato alle
Assemblee legislative.