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LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332

Conferimento di borse di studio presso l'istituto superiore di sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 20-12-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  superiore  di sanita' e' autorizzato ad assegnare borse
di  studio  a  cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di
laurea  o  di  titolo  di studio equivalente, entro il limite massimo
della spesa annua di lire 150 milioni.
  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara'
fronte  a  carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964  e  dei  corrispondenti  capitoli  per  gli  esercizi finanziari
successivi.
  Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed
il  perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche
e  di  lavori scientifici che interessino l'attivita' dell'istituto e
siano conformi ai suoi fini istituzionali.
  Le borse di studio sono godute presso l'Istituto.
  Sono  esclusi  dal  conferimento delle borse di studio i dipendenti
dell'Istituto.