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LEGGE 25 novembre 1964, n. 1280

Provvidenze per il Comune di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione,
a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire
5  miliardi,  a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari
che  il  Comune  sostiene,  in  dipendenza  delle  esigenze  cui deve
provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.
  Il   contributo   di   cui  al  comma  precedente  verra'  iscritto
annualmente  nello  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero
dell'interno  e  sara' pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre
e,  per  gli anni successivi, entro il mese di marzo. (1) (2) (3) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  21  marzo  1969,  n.  99 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
contributo  ordinario  annuo  concesso  al  comune  di  Roma ai sensi
dell'articolo  1  della  legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di
concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in
dipendenza  delle  esigenze  cui  deve  provvedere  quale  sede della
capitale   della   Repubblica,   e'  elevato  a  decorrere  dall'anno
finanziario 1969 a lire dieci miliardi".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  27  dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35, comma
17)  che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai
sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo
di  concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene
in  dipendenza  delle  esigenze  cui deve provvedere quale sede della
capitale   della   Repubblica,  e'  elevato,  a  decorrere  dall'anno
finanziario 1984, a lire venticinque miliardi".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 32, comma 26)
che  "Il  contributo  ordinario  annuo  concesso al comune di Roma ai
sensi  dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato
a  lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma,
della  legge  27  dicembre  1983,  n. 730, a titolo di concorso dello
Stato  agli  oneri  finanziari  che  il comune sostiene in dipendenza
delle  esigenze  cui  deve provvedere quale sede della capitale della
Repubblica,   e'   ulteriormente   elevato,   a  decorrere  dall'anno
finanziario 1986, a lire 35 miliardi".
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che  "Il  contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della
legge   25   novembre   1964,   n.   1280,  da  ultimo  rideterminato
dall'articolo  32,  comma  26, della legge 28 febbraio l986, n. 41, e
confluito  nel  fondo  consolidato  di  cui  all'articolo 1, comma 4,
lettera  f),  del  decreto  legislativo  30  giugno  1997, n. 244, e'
elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999".
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  27  dicembre  2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
963)  che  "A  decorrere  dall'anno  2007  e  fino alla revisione del
sistema  dei  trasferimenti  erariali agli enti locali, il contributo
previsto  dall'articolo  1  della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da
ultimo  rideterminato  dall'articolo  9,  comma  1,  della  legge  16
dicembre  1999,  n.  494,  e  confluito  nel fondo consolidato di cui
all'articolo  39,  comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e' incrementato di 175 milioni di euro annui".