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LEGGE 5 novembre 1964, n. 1176

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/1987)
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Testo in vigore dal: 5-12-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da conferire nel fondo
di  dotazione  dell'E.F.I.M., istituito con il decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38.
  La  somma  di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero delle partecipazioni statali
come segue:
    lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;
    lire 2,5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
    lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;
    lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;
    lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;
    lire 2,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968.
  Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge,
gli  utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di
riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  gennaio  1962, n. 38, saranno
destinati  ad  annientare il fondo di dotazione di cui al primo comma
del presente articolo.