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LEGGE 12 ottobre 1964, n. 1080

Modifica all'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco "Al merito del lavoro".

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Testo in vigore dal: 22-11-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  6  della legge 27 marzo 1952, n. 199, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  Consiglio di cui all'articolo 4 e' presieduto dal Ministro per
l'industria  e  per il commercio o dal Sottosegretario di Stato dello
stesso Ministero da lui designato ed e' composto di:
    un  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri un
rappresentante del Ministero degli esteri;
    un rappresentante del Ministero del tesoro;
    un  rappresentante  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale;
    due   rappresentanti   del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste;
    un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
    un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
    due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;
    quattro   membri   in  rappresentanza  degli  industriali,  degli
agricoltori,  dei  commercianti  delle  imprese  del  credito e delle
assicurazioni,  designati  dalle rispettive organizzazioni sindacali,
anche se prive di personalita' giuridica e, in mancanza, dal Ministro
per l'industria e per il commercio;
    quattro  cavalieri  al  merito del lavoro scelti dal Ministro per
l'industria  e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti
dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.
  Il  Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere
confermati".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, Sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                              MORO - SARAGAT - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE