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LEGGE 7 ottobre 1964, n. 1057

Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal: 20-11-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1
della legge 6 febbraio 1963, n. 96, per il reclutamento straordinario
di  capitani  in  servizio  permanente  nell'Arma  dei carabinieri e'
elevato  da  un  quarantesimo  a  un ventesimo del ruolo dei capitani
dell'Arma  stessa,  di  cui  alla  tabella n. 1 annessa alla legge 16
novembre 1962, n. 1622.