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LEGGE 9 ottobre 1964, n. 990

Modifica dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1 maggio 1941, n. 422, e dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-11-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  e  il  secondo comma dell'art. 125 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
modificato  con  la  legge  1  maggio  1941,  n.  422, e con il regio
decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, sono sostituiti dal seguente:
  "Almeno  ogni  due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di
produzione,  a  cura  del  Ministero  della  sanita',  e' stabilita e
pubblicata  la  tariffa  di vendita dei medicinali, sentito il parere
della Federazione degli ordini dei farmacisti".
  Nel settimo comma dello stesso art. 125 le parole: "Il Ministro per
l'interno"  sono  sostituite  con  le  altre:  "Il  Ministro  per  la
sanita'".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                             MORO - MARIOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE