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LEGGE 7 ottobre 1964, n. 961

Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-12-2010
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                             Art. 1
    ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))