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LEGGE 6 ottobre 1964, n. 947

Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabiliti dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826.

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Testo in vigore dal: 6-11-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e
valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno
1960,  n.  589,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto
1960,  n.  826,  sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per
oggetto  azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad
un  decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle
degli istituti di credito fondiario.
  Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a
titoli  analoghi  a  quelli  previsti dal precedente comma siano essi
nazionali o esteri.
  Restano  ferme  le  agevolazioni riguardanti i contratti a contanti
aventi  per  oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo
Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                 COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE