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LEGGE 29 settembre 1964, n. 871

Norma integrativa dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 27-10-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica panno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  integrazione  dell'articolo  2  della  legge 18 ottobre 1951, n.
1128,  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15
dicembre  1959,  n.  1229,  gli  ufficiali  giudiziari e gli aiutanti
ufficiali  giudiziari  sono  equiparati  agli  impiegati civili dello
Stato  anche  agli  effetti  della  assegnazione  di case popolari ed
economiche costruite da cooperative mutuatarie della Cassa depositi e
prestiti  e  rientrano  nelle categorie previste dall'articolo 91 del
testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.