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LEGGE 10 agosto 1964, n. 656

Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 28-8-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tredicesima  mensilita'  dovuta per l'anno 1963 al personale in
attivita'  di  servizio  delle  Amministrazioni statali, anche se con
ordinamento  autonomo, escluso quelli il cui trattamento economico e'
regolato   dalla   legge   24  maggio  1951,  n.  392,  e  successive
modificazioni,  e' integrata, con la stessa disciplina, di un importo
pari ad una mensilita' dell'assegno temporaneo in godimento.
  Ai  fini  di quanto previsto nel precedente comma, per le categorie
che  non  beneficiano  dell'assegno  temporaneo,  l'assegno stesso si
considera  goduto nelle misure previste, a parita' di coefficiente di
stipendio, dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20.