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LEGGE 5 luglio 1964, n. 557

Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'istituto stesso.

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Testo in vigore dal: 4-8-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Istituto  italiano  di credito fondiario, societa' per azioni con
sede in Roma, e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o
piu' volte, da lire 2.160 milioni a lire 4.320 milioni.
  Le  azioni  dell'Istituto  stesso potranno avere un valore nominale
diverso  da  quello  di lire 750, fissato dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello, Stato 20 agosto 1947, n. 989.
  Sono    autorizzate   le   conseguenti   modifiche   allo   statuto
dell'Istituto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1964

                                SEGNI

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE