stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 giugno 1964, n. 547

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 2-8-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la copertura degli oneri dei propri bilanci al 30 giugno 1964,
gli  enti  autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro
comunale  di  Firenze,  del teatro comunale dell'Opera di Genova, del
teatro  alla  Scala  di  Milano, del teatro Sani Carlo di Napoli, del
teatro  Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro
Regio  di  Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del
teatro  La  Fenice  di  Venezia, degli spettacoli lirici all'Arena di
Verona,  nonche'  l'Istituzione dei concerti dell'Accademia Nazionale
di   Santa   Cecilia   di  Roma  e  l'istituzione  dei  concerti  del
Conservatorio statale di musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari
sono  ulteriormente  autorizzati  a contrarre mutui con l'istituto di
credito  delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo
di lire 3 miliardi.