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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 508

Approvazione dei raggruppamenti di materie per gli Istituti tecnici agrari ed Istituti tecnici nautici.

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Testo in vigore dal: 26-7-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956,
n.  967,  relativo  al  riordinamento  degli  Istituti tecnici agrari
specializzati in viticoltura ed enologia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961,
n.  1222,  con  cui  vengono  sostituiti  gli  orari  e  programmi di
insegnamento degli Istituti tecnici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1963,
n.  1759,  con  cui  vengono  sostituiti  gli  orari  e  programmi di
insegnamento  negli  Istituti tecnici agrari con ordinamento speciale
per la viticoltura e l'enologia;
  Udito  il  parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione
Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato per la pubblica
istruzione;

                              Decreta:

  I raggruppamenti di materie che, a seconda delle esigenze organiche
degli  Istituti,  possono  attuarsi, a norma dell'art. 17 lettera b),
della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono i seguenti:

  1) Istituti tecnici agrari

     1) Lingua italiana - Storia Educazione civica - Geografia;
     2) Lettere italiane - Storia Educazione civica;
     3) Scienze naturali - Patologia vegetale - Entomologia agraria e
relative esercitazioni;
     4) Matematica e fisica;
     5) Agronomia e coltivazioni;
     6)  Economia  rurale  -  Estimo  rurale  ed  elementi di diritto
agrario  -  Contabilita' rurale - Esercitazioni di economia, estimo e
contabilita' rurale;
     7)  Chimica  generale  inorganica  ed organica Chimica agraria -
Industrie agrarie ed esercitazioni relative;
     8)  Meccanica agraria - Elementi di costruzioni rurali e disegno
-  Elementi  di  topografia  e  disegno  relativo  - Esercitazioni di
meccanica agraria e topografia;
     9) Zootecnia ed esercitazioni;
    10) Disegno;
    11) Lingua straniera.

  2) Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia

     1)   Scienze   naturali   -  Patologia  vegetale  e  viticola  -
Entomologia agraria - Zimotecnia - Esercitazioni relative;
     2)  Economia  rurale  e  viticola-enologia  -  Estimo  rurale ed
elementi  di  diritto  agrario  -  Contabilita' rurale ed enologica -
Esercitazioni relative;
     3)  Meccanica  agraria  ed  enologica  - Elementi di costruzioni
rurali  ed  enotecniche e disegno relativo - Elementi di topografia e
disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria ed enologica;
     4)  Chimica  generale inorganica ed organica - Chimica agraria -
Industrie   agrarie   -  Chimica  viticoloenologica  -  Esercitazioni
relative;
     5)   Viticoltura   -   Enologia   -   Commercio  e  legislazione
viticola-enologica.

  3) Istituti tecnici nautici

     1) Lingua italiana - Storia - Educazione civica;
     2) Lettere italiane Storia - Educazione civica;
     3) Lingua inglese;
     4) Matematica;
     5) Geografia - Geografia commerciale;
     6) Fisica e laboratorio - Complementi di fisica;
     7)  Elettrotecnica  ed  impianti  elettrici  di bordo e relative
esercitazioni - Radioelettronica ed esercitazioni;
     8)  Arte  navale  - Elementi di costruzioni navali - Elementi di
teoria della nave;
     9)  Navigazione  ed esercitazioni - Metereologia ed oceanografia
ed esercitazioni;
    10)  Macchine,  disegno  di macchine ed esercitazioni - Meccanica
applicata alle macchine - Elementi di macchine;
    11) Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali;
    12) Teoria della nave ed esercitazioni - Meccanica applicata alle
costruzioni - Tecnologia meccanica;
    13) Macchine;
    14) Elettrotecnica;
    15) Tecnologia meccanica;
    16) Disegno tecnico;
    17) Scienze naturali ed elementi di chimica;
    18) Diritto;
    19) Igiene navale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 maggio 1964

                                SEGNI

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1964
  Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 80. - VILLA