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LEGGE 22 maggio 1964, n. 459

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-7-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento
della   quota   di  partecipazione  dell'Italia  al  Fondo  monetario
internazionale,  ai  sensi  dell'articolo  III,  Sezione  4 (a) dello
statuto  del  Fondo,  approvato  e  reso esecutivo con legge 23 marzo
1947,  n. 132, da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni
di dollari.