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LEGGE 18 maggio 1964, n. 304

Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-5-1964
al: 25-6-1966
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  riaperto  fino  al 31 dicembre 1965 il termine stabilito con la
legge  26  gennaio  1963,  n.  32,  per  il  versamento  al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto  dall'articolo  5  dello  stesso  decreto, alle disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.