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LEGGE 25 marzo 1964, n. 206

Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione italiana della Croce Rossa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 8-5-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  presso  l'Associazione italiana della Croce Rossa un
Collegio di revisori dei conti composto:
    1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
    2) da un rappresentante del Ministero della sanita';
    3) da un rappresentante del Ministero della difesa.
  Per  ciascuno  dei  predetti componenti del Collegio e' nominato un
supplente.
  I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la
sanita',  di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica
quattro anni e possono essere confermati.
  Ai  revisori  dei  conti, oltre al gettone di presenza nella misura
stabilita  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 gennaio
1956,  n.  5,  per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio
direttivo  e' assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto
del  Ministro  per  la  sanita',  di  concerto con il Ministro per il
tesoro.