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LEGGE 23 marzo 1964, n. 152

Adeguamento della indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di istituti di prevenzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti.

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Testo in vigore dal: 24-4-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  116-bis  aggiunto  al  regio decreto 30 luglio 1940, n.
2041,  con  decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, e' sostituito
dal seguente:
  "Ai  titolari  e  reggenti  di  direzioni che non possono fruire di
alloggio  demaniale  gratuito, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1963,
l'indennita' di alloggio nella misura mensile di cui appresso:
  Titolari e reggenti di direzioni aventi qualifica corrispondente al
coefficiente
                                                           Celibi
                                                          o vedovi
  Coefficienti                   Coniugati              senza prole

  670..........................  L. 27.000               L. 11.000

  500..........................  "  24.000               "   9.500

  402 e 325....................  "  20.100               "   7.550

  271..........................  "  18.980               "   6.990

  229..........................  "  16.900               "   5.950

  Per  gli  impiegati  che  prestano servizio in sedi con popolazione
inferiore  a  250.000 abitanti l'importo della indennita' predetta e'
ridotto di un quinto".