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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2386

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-4-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  24  aprile  1939, n. 1350 e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 153;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuito  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Gli  articoli  da  156  a  167  - relativi alla Scuola speciale per
archivisti  e  bibliotecari - sono abrogati e sostituiti dai seguenti
con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

            Scuola speciale per archivisti e bibliotecari

  Art.  156. - La Scuola speciale per archivisti e bibliotecari ha il
fine   di   promuovere   l'incremento  scientifico  delle  discipline
archivistiche  e bibliografiche e di curare la preparazione tecnica e
professionale  necessaria  per  il  governo  degli  archivi  e  delle
biblioteche.
  La Scuola comprende le seguenti sezioni:
    a) archivisti
    b) conservatori di manoscritti;
    c) bibliotecari.
  Art.  157.  - Possono iscriversi alla Scuola i laureati in Lettere,
in  Filosofia,  in  Giurisprudenza,  in Scienze politiche, in Materie
letterarie, in Pedagogia e in Lingue e letterature straniere, nonche'
gli  studenti  dei  medesimi corsi di laurea che abbiano superati gli
esami   prescritti   o  consigliati  negli  ordini  di  studio  delle
rispettive Facolta' per il primo biennio.
  Coloro  che non siano in possesso del diploma di maturita' classica
dovranno  previamente  sostenere  una>  prova  che  attesti  la  loro
conoscenza della lingua greca.
  Art.  158.  -  Agli  iscritti  alla Scuola si applicano, per quanto
concerne  le  tasse e le soprattasse, le disposizioni vigenti per gli
studenti della Facolta'.
  Art.  159.  -  I corsi della Scuola, distinti secondo le sezioni di
cui  all'art.  156,  capoverso, hanno la durata di un biennio e danno
adito rispettivamente al conseguimento del diploma di:
    a) archivista paleografo;
    b) conservatore di manoscritti;
    c) bibliotecario.
  All'atto  dell'iscrizione  gli allievi devono dichiarare la sezione
prescelta  e  presentare  il proprio piano di studio per gli scopi di
cui all'art. 165.
  Art.  160.  -  Sono  insegnamenti costitutivi della Scuola ai sensi
della  legge  9  febbraio  1963,  n.  153,  quelli fondamentali delle
singole  sezioni  e  i  rispettivi complementari secondo l'elenco dei
successivi articoli 161-163.
  Art. 161. - Sono insegnamenti della sezione archivisti:
    a) Fondamentali:
      1) Archivistica generale e legislazione degli archivi;
      2) Archivistica speciale e storia degli archivi
      3) Paleografia latina (biennale);
      4) Diplomatica (biennale)
      5) Storia degli ordinamenti degli Stati italiani;
    b) Complementari
      1) Istituzioni giuridiche medievali
      2) Istituzioni giuridiche dell'eta' moderna;
      3) Esegesi delle fonti del diritto italiano;
      4) Storia dell'amministrazione dello Stato italiano;
      5) Storia medioevale;
      6) Scienze ausiliari della storia
      7) Esegesi delle fonti della storia d'Italia;
      8) Storia moderna;
      9) Storia del Risorgimento.
  Art.  162.  -  Sono  insegnamenti  della  sezione  conservatori  di
manoscritti:
    a) Fondamentali:
      1) Paleografia latina (biennale);
      2) Paleografia greca;
      3) Biblioteconomia
      4) Bibliologia e storia delle biblioteche (biennale);
      5) Storia della decorazione del manoscritto;
    b) Complementari:
      1) Bibliografia;
      2) Latino medioevale
      3) Codicologia;
      4) Storia della tradizione manoscritta;
      5) Paleografia musicale;
      6) Filologia romanza;
      7) Filologia e storia bizantina;
      8) Archeologia medievale.
  Art. 163. - Sono insegnamenti della sezione bibliotecari:
    a) Fondamentali:
      1) Paleografia latina;
      2) Biblioteconomia;
      3) Tecnica dei cataloghi e classificazione;
      4) Bibliologia e storia delle biblioteche;
      5) Bibliografia (biennale).
    b) Complementari:
      1) Applicazioni tecniche agli archivi e alle biblioteche;
      2) Documentazione
      3) Storia della decorazione del libro a stampa;
      4) Lingua e letteratura francese;
      5) Lingua e letteratura tedesca;
      6) Lingua e letteratura spagnola;
      7) Lingua e letteratura inglese;
      8) Lingua e letteratura russa.
  Art.  164.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione  orale  di una dissertazione scritta su tema che riguardi
uno  degli  insegnamenti  fondamentali  della  sezione  prescelta dal
candidato, da concordare col professore della materia.
  Il  preside,  sentito, se del caso, il Consiglio della scuola, puo'
consentire  che  la dissertazione verta anche su un tema attinente ad
uno degli insegnamenti complementari.
  Art.  165. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli
allievi  devono  aver  seguiti  i  corsi  e  superati gli esami negli
insegnamenti  fondamentali  e  in  almeno tre dei complementari della
sezione prescelta e dei complementari o fondamentali di altra sezione
secondo  il  piano  di  studio  individuale  che  sara' stabilito dal
Consiglio della scuola sulla base di quello presentato dall'allievo a
norma  del  precedente  art.  159,  comma  ultimo.  Uno  o  due degli
insegnamenti  complementari potranno essere sostituiti con un secondo
anno  di  uno  o  due  degli  insegnamenti fondamentali previsti come
annuali.
  Gli  allievi  dovranno  inoltre aver sostenuto, con esito positivo,
uno o piu' colloqui su discipline formanti oggetto di insegnamento in
altre  Facolta'  o  Scuole  della  Universita'  di  Roma,  secondo le
prescrizioni  che  verranno  fatte  a  ciascuno  dal Consiglio stesso
all'atto dell'approvazione del piano di studi.
  Nell'approvazione  dei  piani  di  studio  e nella prescrizione dei
colloqui  il  Consiglio terra' conto della Facolta' di provenienza di
ciascun  allievo  e  degli  esami  superati  nel  biennio  precedente
all'iscrizione alla Scuola.
  Art.  166.  -  L'esame biennale di paleografia latina comprende una
prova scritta preliminare, consistente:
    a)  per  gli  aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti
nella descrizione di un codice e nella trascrizione con illustrazione
critica di uno o piu' passi di esso;
    b) per gli aspiranti al diploma di archivisti nella, trascrizione
con illustrazione critica e regesto di uno o piu' documenti.
  Per  gli  aspiranti  al diploma di bibliotecario l'esame di tecnica
dei   cataloghi   e  classificazione  comprende  una,  prova  pratica
preliminare di catalogazione per autore per soggetto.
  Art.  167.  -  Su  domanda  documentata  e  su  conforme parere del
Consiglio  della Scuola, agli allievi provvisti di laurea puo' essere
concessa l'abbreviazione di un anno di corso.
  In  tal  caso gli insegnamenti previsti come biennali dall'art. 161
saranno  ridotti  ad  annuali,  fermo  restando l'obbligo della prova
scritta prevista dall'articolo precedente.
  Il  Consiglio  decidera' altresi' caso per caso, tenuto conto degli
studi  compiuti da ciascuno degli allievi, l'eventuale dispensa dagli
esami di uno o piu' insegnamenti complementari o la loro sostituzione
con colloqui.
  Art.  168.  -  Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali la
Scuola  potra'  organizzare  altresi'  corsi  di  addestramento  e di
aggiornamento  per  bibliotecari  e  archivisti delle Amministrazioni
pubbliche e private in accordo con dette Amministrazioni.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Sassari, addi' 31 dicembre 1963

                                SEGNI

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1964
  Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 53. - VILLA