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LEGGE 9 marzo 1964, n. 122

Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale.

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Testo in vigore dal: 10-4-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione di un contribuito straordinario di
lire  30  milioni a favore del Comitato organizzatore del V Congresso
internazionale   per   la  riproduzione  animale  e  la  fecondazione
artificiale, per la organizzazione del Congresso stesso.