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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2378

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 9-4-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,
approvato  con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato
con   regio   decreto   13   ottobre  1927,  n.  2227,  e  successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  38.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
Economia e commercio e' aggiunto quello di "Ricerca operativa".
  Art.   46,  relativo  all'Istituto  di  statistica  e'  abrogato  e
sostituito dal seguente:
  "L'Istituto di statistica, per le materie di Statistica, Statistica
economica,  Statistica  giudiziaria,  Statistica  sociale, Statistica
sanitaria,  Demografia e sociologia, funziona come seminario ai sensi
dell'art. 23 del regolamento generale universitario".
  L'art.  48,  relativo  agli  istituti  della Facolta' di economia e
commercio, e' abrogato e sostituito dal seguente:

  Art.  48.  -  Alla Facolta', di economia e commercio sono annessi i
seguenti istituti:
    1)  Istituto  di  diritto  - per tutti gli insegnamenti giuridici
della Facolta' per il corso di laurea di diploma in Statistica.
    2)  Istituto  di  Economia  -  per  gli  insegnamenti di Economia
politica e di Scienze delle finanze e diritto finanziario.
    3)  Istituto  di  Geografia  economica  - per gli insegnamenti di
Geografia,   economica,   di   Geografia  politica  ed  economia  dei
trasporti.
    4)  Istituto  di  Lingue  -  per tutti gli insegnamenti di Lingue
impartiti nella Facolta'.
    5)  Istituto  di Matematica finanziaria - per gli insegnamenti di
Matematica  generale,  di  Matematica  finanziaria,  di  Elementi  di
matematica.
    6)  Istituto di Merceologia per gli insegnamenti di Merceologia e
delle  ulteriori  discipline che possono essere istituite a carattere
tecnico-chimico.
    7)  Istituto  di  Politica  economica  -  per gli insegnamenti di
Economia  e  politica  agraria,  di Politica economica e finanziaria,
Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
    8)   Istituto   di  Ragioneria  pubblica  e  privata  -  per  gli
insegnamenti   di   Ragioneria  generale  e  applicata,  Contabilita'
nazionale, Ragioneria pubblica.
    9)  Istituto  di Statistica - per gli insegnamenti di Statistica,
Statistica  economica,  Statistica  sociale,  Statistica giudiziaria,
Statistica sanitaria, Demografia, Sociologia.
    10) Istituto di Storia economica e sociale - per gli insegnamenti
di Storia economica di storia delle dottrine economiche, Storia delle
esplorazioni geografiche.
    11)  Istituto  di  Tecnica  economica  -  per gli insegnamenti di
Tecnica  industriale e commerciale, Tecnica bancaria e professionale,
Organizzazione aziendale, Ricerca operativa.
  Dopo   l'articolo  48,  e  con  il  conseguente  spostamento  della
successiva  numerazione,  e'  aggiunto  il  seguente  nuovo articolo,
relativo  alla  regolamentazione degli istituti annessi alla Facolta'
di economia e commercio.
  Art.  49.  -  La  direzione  degli  istituti  di  cui  all'articolo
precedente spetta:
    al  professore di ruolo che impartisce l'insegnamento del Diritto
commerciale per l'Istituto di Diritto;
    al    professore   di   ruolo   che   impartisce   l'insegnamento
dell'Economia politica per l'Istituto di Economia;
    al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Geografia
economica per l'Istituto di Geografia economica;
    al  professore  di  ruolo  di  Lingue  che  sara'  designato  dal
Consiglio di Facolta' per l'Istituto di Lingue;
    al   professore   di   ruolo  che  impartisce  l'insegnamento  di
Matematica finanziaria per l'Istituto di Matematica finanziaria;
    al   professore   di   ruolo  che  impartisce  l'insegnamento  di
Merceologia per l'Istituto di Merceologia;
    al  professore  di  ruolo  che  impartisce  l'insegnamento  della
Politica   economica   e   finanziaria  per  l'Istituto  di  Politica
economica;
    al   professore   di   ruolo  che  impartisce  l'insegnamento  di
Ragioneria generale e applicata per l'Istituto di Ragioneria pubblica
e privata;
    al   professore   di   ruolo  che  impartisce  l'insegnamento  di
Statistica per l'Istituto di Statistica;
    al  professore  di  ruolo che impartisce l'insegnamento di Storia
economica per l'Istituto di Storia economica e sociale;
    al  professore  di  ruolo  che  impartisce  l'insegnamento  della
Tecnica   commerciale   e   industriale  per  l'Istituto  di  Tecnica
economica.
  I professori di ruolo s'intendono riferiti ai corsi per laurea. Nel
caso  di sdoppiamento di corsi, la direzione spetta al professore che
6 piu' anziano per appartenenza al Consiglio di Facolta'.
  In  mancanza  di  professore di ruolo la direzione sara' tenuta dal
professore che sara' designato dal Consiglio di Facolta'.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Sassari, addi' 31 dicembre 1963

                                SEGNI

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1964
  Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 50. - VILLA