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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2363

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 31-3-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con  regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modificate proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  41.  - Il comma ottavo: "L'insegnamento di Patologia generale
importa un colloquio alla fine del 1° anno di corso, gli insegnamenti
di  Patologia  speciale  medica  e metodologia clinica e di Patologia
speciale  chirurgica  e propedeutica clinica importano, alla fine del
1°  anno  di  corso,  un colloquio rispettivamente sulla propedeutica
medica" e sulla "propedeutica chirurgica" e' soppresso.
  Art.  42.  -  E'  soppresso il seguente periodo: "l'esame di Igiene
deve  precedere  quello  di Medicina del lavoro; gli esami di Clinica
pediatrica  e  di  Clinica ostetrica e ginecologica debbono precedere
quelli delle Cliniche generali" .
  Art.  45.  -  L'ultimo comma: "Degli argomenti dei temi orali viene
pure  data  notizia,  in forma di un breve riassunto scritto, a mezzo
dell'ufficio  di  segreteria, e almeno cinque giorni prima, ai membri
della Commissione esaminatrice" e' soppresso.
  Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
    Geochimica;
    Geologia storica Micropaleontologia.
  L'insegnamento  complementare di "Fisica terrestre e climatologia",
muta denominazione in "Fisica terrestre".
  Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  Scienze  geologiche  sono aggiunti i seguenti Mineralogia
applicata;
    Geologia nucleare;
    Geologia degli idrocarburi;
    Rilevamento geologico con esercitazioni di campagna;
    Geologia storica.
  Nello  stesso  articolo, prima dell'ultimo comma, viene inserito il
seguente  comma relativo, alle propedeuticita' nel corso di laurea in
Scienze  geologiche:  "Lo  studente  del  corso  di laurea in Scienze
geologiche  deve  superare l'esame di Istituzioni di matematica prima
di  quello  di  Fisica  sperimentale;  l'esame  di  Chimica  generale
inorganica  con  elementi di organica prima di quello di Mineralogia;
l'esame  di  Mineralogia  prima  di quelli di Petrografia e geologia;
l'esame di Geologia prima di quello di Geologia applicata; l'esame di
Geografia, fisica prima di quello di Geologia.
  Art. 63. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  Farmacia  e'  aggiunto  quello  di  "Chimica farmaceutica
applicata".
  Art. 64. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
  "L'esame  dell'insegnamento biennale di "Fisiologia generale" sara'
sostenuto alla fine dell'ultimo anno di insegnamento. Gli esami degli
insegnamenti  pluriennali di "Chimica farmaceutica e tossicologica" e
di  "Esercitazioni  di Chimica farmaceutica e tossicologica" dovranno
essere  sostenuti  alla  fine  di  ciascun anno di insegnamento delle
predette discipline".
  Art. 65. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
  Lo  studente  non potra' sostenere l'esame di "Fisiologia generale"
se non ha superato l'esame di "Anatomia umana"; ne' quello di Chimica
farmaceutica  e  tossicologica"  senza  aver  superato  gli  esami di
"Chimica  generale ed inorganica" e di "Chimica organica"; ne' quello
di  "Chimica  biologica"  senza  aver  superato gli esami di "Chimica
generale inorganica" e di "Chimica, organica"; ne' quello di "Tecnica
e  legislazioni  farmaceutica"  senza  aver  superato  gli  esami  di
"Chimica organica" e di "Chimica farmaceutica e tossicologica".
  Dopo l'art. 172 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla   istituzione   delle  Scuole  di  specializzazione  in  Scienza
dell'alimentazione, Farmacologia applicata, Gerontologia e Geriatria.

      Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione

  Art.   173.   -   La   Scuola   di   specializzazione   in  Scienza
dell'alimentazione  ha  quale  scopo precipuo l'approfondimento delle
conoscenze nei seguenti campi:
    Fisiologia e igiene della nutrizione.
    Chimica, igiene, produzione e conservazione degli alimenti.
  Art.  174.  -  La  Scuola  ha  sede presso l'Istituto di fisiologia
umana.
  Art.  175.  -  La  Scuola  ha la durata di due anni e conferisce il
"diploma  di  specializzazione  in  Scienza  dell'alimentazione".  Il
numero  dei posti disponibili per ogni anno e' di 20. L'ammissione e'
per esami.
  Art.  176.  -  Possono  essere  iscritti  alla Scuola i laureati in
Medicina  e  chirurgia,  Medicina  veterinaria,  Scienze  biologiche,
Scienze naturali, Farmacia, Chimica, Scienze agrarie.
  Art.   177.   -   Sono   materie   d'insegnamento,   corredate   da
esercitazioni,   visite   ad   industrie  alimentari,  conferenze  su
argomenti speciali, le seguenti:
    1° Corso:
      1) Chimica degli alimenti;
      2) Fisiologia dell'alimentazione I;
      3) Tecniche igieniche alimentari;
      4) Industrie alimentari I;
      5) Geografia e statistica degli alimenti e dell'alimentazione;
      6) Conservazione degli alimenti.
    2° Corso:
      7) Fisiologia dell'alimentazione II;
      8) Industrie alimentari II;
      9) Malattie da errata alimentazione e dietologia clinica;
      10) Elementi di zootecnica;
      11) Tossicologia alimentare e norme di legislazione alimentare.
  Art.  178. - L'esame di profitto si sosterra' alla fine dei singoli
corsi;  gli  insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine
del  corso;  l'allievo  del  primo anno per essere ammesso al secondo
anno deve aver superato gli esami del primo anno.

        Scuola di specializzazione in Farmacologia applicata

  Art.  179.  La Scuola di specializzazione in Farmacologia applicata
conferisce  il  diploma  di specialista in Farmacologia applicata. La
durata  del  corso  e' di anni 2: il numero dei posti disponibili per
ogni anno e' di 10. L'ammissione e' per esami.
  Art. 180. La Scuola ha sede presso l'Istituto di farmacologia.
  Art.  181.  -  Alla Scuola sono ammessi i laureati in in Medicina e
chirurgia;   in   Scienze   biologiche,   in  Farmacia,  in  Medicina
veterinaria  ed  in Chimica purche' abbiano superato durante il corso
di studi gli esami di Fisiologia generale e di Farmacologia.
  Art. 182. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:
    1° anno - Corsi annuali:
      1) Animali da esperimento;
      2)  Programmazione,  esecuzione  e valutazione statistica degli
esperimenti;
      3) Valutazione di tossicita' acuta e cronica;
    Corsi biennali:
      4) Metodiche fisico-chimiche di valutazione della attivita' dei
farmaci I;
      5)  Metodiche  biologiche  di  valutazione  delle attivita' dei
farmaci I;
      6) Inglese scientifico I.
    2° anno - Corsi annuali:
      1) Metodiche radioisotopiche;
      2) Legislazione farmaceutica internazionale.
    Corsi biennali:
      3) Metodiche fisico-chimiche di valutazione della attivita' dei
farmaci (2° corso);
      4)  Metodiche  biologiche  di  valutazione  della attivita' dei
farmaci (2° corso);
      5) Inglese scientifico (2° corso).
  Tutti  gli  insegnamenti hanno un indirizzo eminentemente pratico e
applicativo; la frequenza e' obbligatoria.
  Art.  183.  -  I  corsi saranno integrati da lezioni di studiosi di
chiara fama italiana e stranieri.
  Art.  184. - L'esame di profitto su ogni materia di insegnamento si
sosterra'  alla  fine  dei  singoli  corsi, gli insegnamenti biennali
importano  un  unico  esame  alla fine del corso. L'allievo del primo
anno  per essere ammesso al secondo anno deve aver superato gli esami
del primo anno.

       Scuola di specializzazione in Gerontologia e geriatria

  Art.  185.  - La Scuola ha sede presso l'istituto di Clinica medica
generale e terapia medica dell'Universita' e conferisce il diploma di
specialista in Gerontologia e geriatria.
  Art. 186. - Alla Scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi
i laureati in Medicina e chirurgia.
  I posti annualmente disponibili sono 20. L'ammissione e' per esami.
  Art. 187. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:
    1° anno:

    Insegnamenti fondamentali:
      1) Biologia, fisiologia e patologia generale della senescenza;
      2) Semeiotica e metodologia clinica
      3) Clinica medica generale della senescenza (biennale)
    Insegnamenti complementari:
      1) Radiologia
      2) Neuropsichiatria;
      3) Igiene e profilassi.

    2° anno:

    Insegnamenti fondamentali:
      1) Clinica medica generale della senescenza (biennale);
      2) Terapia medica ed elementi di farmacologia;
      3) Geriatria sociale e assicurativa.
    Insegnamenti complementari:
      1) Dermatologia;
      2) Oculistica;
      3) Ginecologia.
  Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
  Art.  188. - L'esame di profitto si sosterra' alla fine dei singoli
corsi;  gli  insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine
del corso.
  Gli  allievi  del  1°  anno, per essere ammessi al 2°, devono avere
ottenuto  tutte  le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e devono
aver superato gli esami delle materie fondamentali dello stesso. Alla
fine  del  2°  anno  gli  allievi  debbono  sostenere gli esami delle
materie fondamentali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1963

                                SEGNI

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1964
  Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 2. - VILLA