stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2109

Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/1973)
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-1-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  13  della  legge  12 ottobre 1960, n. 1183, il quale
autorizza  il  Governo  della  Repubblica a riunire in testo unico le
leggi  e  i  decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza
marinara  ed  a coordinare le disposizioni stesse con quelle relative
alle  altre  assicurazioni  sociali  gestite  dall'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione
contro  gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato;
gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per la marina mercantile, di concerto
con  i  Ministri  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale, per il
bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  approvato  il testo unico delle leggi sulla previdenza marinara
che, firmato dai Ministri per la marina mercantile per il lavoro e la
previdenza  sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e
giustizia, e pubblicato in allegato al presente decreto.