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LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3

Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-1-1964
    La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo  131  della  Costituzione  della  Repubblica italiana e'
cosi' modificato:
    "sono costituite le seguenti Regioni:
    Piemonte;                                  Marche;
    Valle d'Aosta;                             Lazio;
    Lombardia;                                 Abruzzi;
    Trentino-Alto Adige;                       Molise;
    Veneto;                                    Campania;
    Friuli-Venezia Giulia;                     Puglia
    Liguria;                                   Basilicata;
    Emilia-Romagna;                            Calabria;
    Toscana;                                   Sicilia;
    Umbria;                                    Sardegna".