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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1525

Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/2019)
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Testo in vigore dal: 11-12-1963
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18
aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  E'  approvato  nel testo allegato al presente decreto e vistato dal
Ministro   proponente,  l'elenco  delle  attivita'  aventi  carattere
stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera
a),  e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  e'  consentito  per il
personale  assunto  temporaneamente  l'apposizione  del  termine  nei
contratti di lavoro.

  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1963

                                SEGNI

                                                   LEONE - DELLE FAVE

                                                   Visto,          il
Guardasigilli: BOSCO
                                                     Registrato  alla
  Corte del conti, addi' 20 novembre 1963
                                                     Atti         del
  Governo, registro n. 176, foglio n. 54. - VILLA