stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 novembre 1963, n. 1517

Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 24-11-1963
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge
20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno.