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LEGGE 23 ottobre 1963, n. 1481

Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-11-1963
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e
fino  al 31 luglio 1966, la, facolta' di procedere alla revisione dei
prezzi  prevista  dal  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  6  dicembre  1947,  n.  1501, modificato con la legge 9 maggio
1950,  n.  329, e' ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo
l'entrata  in  vigore  della presente legge, quando l'Amministrazione
riconosca  che  il  costo  complessivo  dell'opera,  e'  aumentato  o
diminuito  in  misura  superiore  al  6  per  cento  per  effetto  di
variazioni   di  prezzi  correnti  intervenute  successivamente  alla
presentazione dell'offerta.
  La  predetta  facolta',  in  deroga al disposto dell'articolo 6 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947,
n.  1501,  modificato  dall'articolo  2 della legge 9 maggio 1950, n.
329,  puo'  essere  esercitata  anche  dal  Ministero  delle  poste e
telecomunicazioni,  dall'Azienda,  di Stato per i servizi telefonici,
nonche'   dal   Ministero   dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile
limitatamente  alle  opere  pubbliche  di competenza dell'Ispettorato
generale  dell'aviazione  civile  e  dello Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
  Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge
richiamati al primo comma.