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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1464

Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

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Testo in vigore dal: 26-11-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e' sostituito dal
seguente:
  "Gli  Enti  che  abbiano  ottenuto la concessione di costruzione ed
esercizio  di  autostrade  ai  sensi  della  presente  legge  possono
contrarre  mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio
di  credito  per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le
imprese  di pubblica utilita', con l'Istituto mobiliare italiano, con
le  Casse  di  risparmio,  con  i  Monti di credito su pegno di prima
categoria,  ed  i  loro  Istituti  finanziari,  con  le sezioni opere
pubbliche  degli  Istituti  di  credito fondiario e degli Istituti di
credito  di  diritto  pubblico,  con  gli  Enti  e  gli  Istituti  di
assicurazione  e  di  previdenza,  i  quali  sono tutti autorizzati a
concedere   detti  mutui  anche  in  deroga  alle  loro  disposizioni
statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.
  Gli   enti   concessionari   suddetti  potranno  altresi',  previa,
autorizzazione  con  decreto  del  Ministro per il tesoro, sentito il
Comitato  interministeriale  per il credito e il risparmio, contrarre
mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite
degli  Enti  di  cui  al  precedente  comma.  Nei  limiti  di  cui al
successivo  comma  settimo,  i conseguenti impegni assunti dagli enti
concessionari  potranno  essere  garantiti  dallo  Stato  per  quanto
riguarda  il  rimborso  del  capitale e il pagamento degli interessi.
Alle   anzidette   operazioni   di   finanziamento  si  applicano  le
disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8 anche
per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi.
  I  concessionari,  anche  in  deroga  all'articolo  2410 del Codice
civile,  sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in
un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione e
subordinata  alla  approvazione del Comitato interministeriale per il
credito  ed il risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le
borse  italiane  delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e
le  Banche  di  cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 5 del
regio   decreto-legge   12   marzo   19963,   n.  375,  e  successive
modificazioni,  sono  autorizzati,  anche in deroga alle disposizioni
sanitarie, ad assumere le obbligazioni stesse.
  Qualora  l'ente  concessionario sia un Consorzio o una Societa' per
azioni  a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte Regioni,
Province e Comuni, le Regioni, le Province e i Comuni stessi potranno
garantire  il  pagamento  del capitale e relativi interessi sui mutui
contratti e delle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Societa'.
Gli  impegni  assunti  dagli  Enti  locali predetti per effetto della
garanzia  prestata  per  finanziamenti  od  emissioni obbligazionarie
potranno  godere  della  garanzia  sussidiaria dello Stato fino ad un
importo  non  superiore  ai  50 per cento del costo complessivo delle
opere  risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo
2.
  A  richiesta  del  creditore  o  del  rappresentante  comune  degli
obbligazionisti   la   suddetta   garanzia   dello   Stato   diverra'
automaticamente  operante  dopo  60  giorni  dalle  singole  scadenze
rateali   risultanti   dai   contratti   di   mutuo   o   dai  titoli
obbligazionari,  qualora il concessionario debitore e gli Enti locali
garanti  non  abbiano  soddisfatto  (anche se in misura parziale) gli
impegni  assunti. Per effetto dei pagamenti effettuati al creditore o
agli  obbligazionisti,  il  Ministero  del  tesoro si surroghera' nei
diritti che questi avevano contro il debitore e gli Enti fideiussori.
  I  titoli  dei  prestiti  obbligazionari  come sopra garantiti sono
equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18,
n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.
  L'importo  totale  delle  garanzie statali concedibili ai Censi del
presente  articolo non potra', in ogni caso, superare il 50 per cento
del costo complessivo di cui al presente comma quarto.
  Il  Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori
pubblici,  sentito  il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., e'
autorizzato  ad  emanare  i  provvedimenti relativi ai rilascio delle
garanzie dello State previste dal presente articolo.
  Gli  eventuali  oneri derivanti dalla, garanzia predetta graveranno
sull'apposito  capitolo  che  all'uopo  verra'  trascritto  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro per l'esercizio
1964-65".