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LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1417

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.

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Testo in vigore dal: 15-11-1963
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1
luglio  1963  al  30  giugno  1964  in  conformita'  dello  stato  di
previsione annesso alla presente legge.