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LEGGE 27 settembre 1963, n. 1315

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/1968)
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Testo in vigore dal: 5-10-1963
al: 22-6-1965
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei
o  rinnovabili,  diretti,  indiretti o di riversibilita', sia normali
che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del
Fondo  pensioni  delle  Ferrovie  dello  Stato o dell'Amministrazione
ferroviaria,  del  Fondo  per il culto, del Fondo di beneficenza a di
religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex
economali,   degli  Archivi  notarili  e  del  cessato  Commissariato
dell'emigrazione,  e'  concessa,  a  decorrere dal 1 luglio 1963, una
integrazione  temporanea  mensile  lorda  pari  al  trenta  per cento
dell'importo  mensile  lordo  della pensione o dell'assegno vitalizio
spettante,  salvo  quanto  previsto  dal successivo articolo 3. Per i
personali  indicati negli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1963,
n.  43,  e  per  il  personale  dei  gradi  corrispondenti  del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, cessati o che cesseranno dal servizio
posteriormente   al   31   dicembre  1962,  e  loro  aventi  diritto,
l'integrazione  del  trenta  per  cento  e' calcolata sul novanta per
cento della pensione o assegno.