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LEGGE 21 agosto 1963, n. 1197

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.

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Testo in vigore dal: 29-9-1963
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore,  delle  imposte  e delle tasse di ogni specie e il versamento
nelle  casse  dello  Stato  delle  somme  e  dei  proventi dovuti per
l'esercizio  finanziario  dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, giusta
l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
  E'  altresi'  autorizzata  l'emanazione dei provvedimenti necessari
per  rendere  esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio
medesimo.