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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 792

Norme regolamentari in materia di rapporti informativi per il personale delle carriere direttive e di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato.

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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  26-6-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il rapporto informativo per il rettore di convitto nazionale è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo per la direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo per il vice rettore di convitto nazionale, è compilato dal rettore e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo per la vice direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dalla direttrice e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo e il giudizio complessivo per il vice rettore aggiunto di convitto nazionale sono formulati dal rettore.