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LEGGE 2 marzo 1963, n. 526

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

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Testo in vigore dal: 27-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione   doganale   relativa   all'importazione   temporanea  di
materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno 1941.