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LEGGE 11 febbraio 1963, n. 480

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1955-56.

Testo in vigore dal: 2-5-1963
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le entrate ordinarie e straordinarie 
del bilanciodell'Amministrazione delle 
poste e dei telegrafi, accertate nello 
esercizio 1955-56, per la competenza 
propria dell'esercizio medesimo, sono 
stabilite, come risulta dal conto 
CONsuntivo dell'Amministrazione stessa 
allegato al consuntivo del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni 
per l'esercizio finanziario predetto, 
in.................................... L. 123.254.202.997 
 
delle quali furono riscosse e versato. L. 98.506.950.752 
    
                                         ------------------------
e rimasero da riscuotere..............    L.      24.719.252.245