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LEGGE 5 marzo 1963, n. 292

Vaccinazione antitetanica obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/1981)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 17-5-1981
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica: 
    a) per le seguenti categorie di lavoratori  dei  due  sessi  piu'
esposti  ai  rischi  dell'infezione  tetanica:  lavoratori  agricoli,
pastori, allevatori  di  bestiame,  stallieri,  fantini,  conciatori,
sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle
piste negli ippodromi, spazzini,  cantonieri,  stradini,  sterratori,
minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia,  operai
e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti
alla   manipolazione   delle   immondizie,   operai   addetti    alla
fabbricazione della  carta  e  dei  cartoni,  lavoratori  del  legno,
metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione e'
resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro; 
    b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle  federazioni
del CONI; 
    ((c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con  tre
somministrazioni  di  anatossina  tetanica  adsorbita,  associata  ad
anatossina difterica di cui la  prima  al  terzo  mese  di  vita,  la
seconda  dopo  6-8  settimane   dalla   precedente,   la   terza   al
decimo-undicesimo mese di vita)). (2) (3) 
  Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio
decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie
di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.M. 22 marzo 1975 (in G.U. 29/03/1975, n. 85) ha disposto  (con
l'articolo  unico,  comma  1)  che  "L'obbligo   della   vaccinazione
antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla
legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso a  tutto  il  personale  delle
ferrovie elencato sotto la voce  «  personale  dell'esercizio  »  nel
quadro n. 4 « qualifiche iniziali  di  assunzione  del  personale  in
prova », allegato al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
novembre 1970, n. 1077, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7  gennaio  1971,   concernente   il
riordinamento delle carriere  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
nonche' a tutto il personale  delle  ferrovie  in  concessione  delle
categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.M 16 settembre 1975 (in G.U. 22/10/1975, n. 304)  ha  disposto
(con l'articolo unico, comma 1)  che  "L'obbligo  della  vaccinazione
antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla
legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso  a  tutti  i  marittimi  e  ai
lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro".