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LEGGE 5 marzo 1963, n. 268

Deroga per la trasmissione della proposta di medaglia d'oro alla città di Palermo, al termine previsto dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316.

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Testo in vigore dal: 9-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                           Articolo unico.

  Il  termine  stabilito  dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 346,
per  la  trasmissione delle proposte di ricompensa al valor militare,
non ha applicazione relativamente alla proposta di medaglia d'oro per
la citta' di Palermo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1963

                                SEGNI

                                                  FANFANI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO