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LEGGE 5 marzo 1963, n. 245

Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
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Testo in vigore dal: 5-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  contenute  nella  presente legge si applicano a tutte le
attivita',  anche  se  esercitate  dallo Stato e dagli Enti pubblici,
alle  quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi
quelli  che  svolgono  attivita'  artigiane  e  quelli che lavorano a
domicilio su commissione.