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LEGGE 4 febbraio 1963, n. 129

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1967)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 17-3-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori pubblici e' autorizzato a predisporre un
piano  regolatore  generale  degli acquedotti per tutto il territorio
dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
  Per  i  territori  indicati  dall'articolo  3 della legge 10 agosto
1950,  n.  646,  e  successive modificazioni, il Ministero dei lavori
pubblici  potra'  utilizzare il servizio acquedotti e fognature della
Cassa per il Mezzogiorno.
  Saranno  sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le
Regioni a statuto normale.