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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 114

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli Enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze di altri Enti parastatali e di diritto pubblico.

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Testo in vigore dal: 15-3-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  AI  personale  del soppresso Ufficio nazionale statistico economico
dell'agricoltura  (U.N.S.E.A.) che presta servizio alle dipendenze di
Enti   parastatali  e  di  diritto  pubblico,  e'  data  facolta'  di
riscattare,  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza,  il servizio
prestato  alle  dipendenze  degli  Enti  di  provenienza,  secondo le
disposizioni  contenute  nell'articolo  9  del  decreto legislativo 7
aprile 1948, n. 262.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                           TREMELLONI
                                                      FANFANI - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: BOSCO