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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 15-11-2016
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    La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                       Ordine dei giornalisti 
 
  E' istituito l'Ordine dei giornalisti. 
  Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i  pubblicisti,
iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. 
  Sono professionisti coloro che  esercitano  in  mondo  esclusivo  e
continuativo la professionale di giornalista. 
  Sono pubblicisti coloro che svolgono  attivita'  giornalistica  non
occasionale e retribuita anche  se  esercitano  altre  professioni  o
impieghi. 
  Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative  alla
disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione  ((e
provincia  autonoma))  o  gruppo  di  regioni  da  determinarsi   nel
Regolamento, da un Consiglio  dell'Ordine,  secondo  le  norme  della
presente legge. 
  Tanto  gli  ordini  regionali  e  interregionali,  quanto  l'ordine
nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone
giuridiche di diritto pubblico.