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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 59

Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-3-1963
al: 21-7-1964
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  I  produttori  agricoli  singoli  od  associati  non  sono tenuti a
munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1921,
n. 2174, per la vendita al dettaglio nell'ambito del proprio Comune e
dei  Comuni  viciniori dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per
coltura  o  allevamento,  ferme  restando tutte le altre agevolazioni
stabilite  dalle  leggi  vigenti  per la vendita diretta dei prodotti
agricoli ai consumatori.
  Sono  fatte  salve  le disposizioni vigenti in materia di sanita' e
d'igiene e quelle concernenti le centrali del latte.